Nel complesso e nelle loro singole parti, le opere di costruzione devono essere adatte all’uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone durante l’intero ciclo di vita delle opere.
Fatta salva l’ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i requisiti di base qui appresso per una durata di servizio economicamente adeguata:
resistenza meccanica e stabilità;
sicurezza in caso d’incendio;
igiene, salute e protezione dell'ambiente;
sicurezza nell’uso e accessibilità;
protezione contro il rumore;
risparmio energetico e ritenzione del calore;
uso sostenibile delle risorse naturali.
Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 2.
Nei limiti del capoverso 3 le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono emanare prescrizioni tecniche su:
i requisiti di base delle opere di costruzione;
l’uso di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che non rientrano nell’ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata e per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea.
Ai fini del recepimento di prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in specifiche tecniche armonizzate si applica la procedura secondo l’articolo 11.
La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.