I prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato soltanto se sono sicuri ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro1, ossia se il loro uso normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utilizzatori o di terzi.
I criteri per valutare la sicurezza sono:
per prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: le norme armonizzate applicabili o la valutazione tecnica europea, nonché i livelli di soglia e le classi di prestazione fissati secondo l’articolo 8 capoverso 3 secondo periodo;
per prodotti da costruzione che non rientrano nell’ambito di applicazione di alcuna norma tecnica armonizzata designata o per i quali non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea: la sicurezza corrispondente alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori.
In riferimento al capoverso 2 lettera b, per certificare che il requisito di sicurezza è soddisfatto, un fabbricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, può fondarsi su una norma tecnica designata in virtù dell’articolo 12 capoverso 2.