L’UFCL tiene ai fini della vigilanza del mercato una banca dati centrale d’esecuzione. In essa sono registrati dati concernenti:
gli organismi designati, gli organismi di valutazione tecnica e i punti di contatto per i prodotti;
le competenze degli organi di vigilanza del mercato;
la pianificazione, l’esecuzione, il coordinamento e la valutazione della vigilanza del mercato;
i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale secondo gli articoli 20–23, 26 e 27;
lo scambio d’informazioni a livello internazionale e la concessione dell’assistenza amministrativa.
Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale. Forniscono i relativi dati alla banca dati centrale d’esecuzione della vigilanza del mercato.1
L’UFCL coordina il trattamento dei dati da parte degli organi di vigilanza del mercato e controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni. Può rettificare da sé dati sbagliati oppure chiedere all’organo di vigilanza interessato di provvedere alla rettificazione.
Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati ad accedere alla banca dati. Possono inoltre conservare i dati trattati in forma elettronica in proprie banche dati e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.
L’assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 89 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩