Gli organi d’esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo dei prodotti da costruzione e l’esecuzione di misure. Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti.
La Confederazione può indennizzare le autorità e le organizzazioni private che assumono compiti di vigilanza del mercato, sempre che i costi non siano coperti da emolumenti secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il pagamento delle indennità e l’ammontare delle indennità.
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