935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 74 LGD)
Sono considerati ingannevoli in particolare i messaggi pubblicitari che forniscono informazioni distorte su probabilità di vincita o su vincite possibili oppure danno l’impressione che:
le conoscenze, le capacità, l’abilità o altre caratteristiche del giocatore influiscano sulle probabilità di vincita, quando invece non è il caso per il tipo di gioco in questione;
le probabilità di vincita aumentino con la durata o la frequenza del gioco;
i giochi in denaro siano un mezzo idoneo per risolvere problemi finanziari o personali;
la partecipazione ai giochi in denaro costituisca un’alternativa all’esercizio di un’attività lavorativa;
un’accresciuta partecipazione ai giochi in denaro sia un mezzo idoneo per compensare perdite subite precedentemente.
Sono considerate importune in particolare:
le attività di vendita per telefono;
le attività di vendita nei locali d’abitazione o nelle loro immediate vicinanze, nei mezzi di trasporto pubblico nonché a eventi promozionali collegati a un’escursione o a un’analoga occasione;
la pubblicità inviata a titolo personale per via elettronica senza possibilità di rifiutarla o di disdirla;
la pubblicità per mezzo di notifiche automatiche (push ) basate sulla geolocalizzazione di un apparecchio mobile del giocatore o altre forme di pubblicità inviate a titolo personale per via elettronica e basate sulla geolocalizzazione.
La possibilità di rifiuto o di disdetta di cui al capoverso 2 lettera c dev’essere offerta senza ostacoli tecnici inutili né limitazioni della partecipazione al gioco e comunicata in forma adeguata.
È vietata qualsiasi connessione tra offerta di gioco e pubblicità per gli istituti di credito.
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