(art. 74 e 75 LGD) Se un organizzatore di giochi in denaro in linea propone parallelamente, a fini pubblicitari, dei giochi di dimostrazione che si presentano in una forma identica a un gioco in denaro ma per il quale non è richiesta alcuna posta, le caratteristiche del gioco, in particolare la quota di restituzione simulata, devono essere identiche a quelle del relativo gioco in denaro.
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