935.511OGDFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
(art. 75 cpv. 2 LGD)
Giochi e crediti di gioco gratuiti consentono ai giocatori di partecipare gratuitamente ai giochi in denaro.
La CFCG autorizza le case da gioco e l’Autorità intercantonale autorizza gli organizzatori di giochi di grande estensione a concedere giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le modalità dell’offerta pubblicitaria sono compatibili con gli obiettivi della legge;
i giochi gratuiti o i crediti di gioco gratuiti non sono destinati a minorenni o a persone a rischio o escluse dal gioco;
i giochi gratuiti o i crediti di gioco gratuiti non sono proposti in modo importuno o ingannevole. In particolare, le condizioni dei giochi gratuiti e crediti di gioco gratuiti vanno comunicate ai giocatori in modo chiaro e trasparente.
La CFCG autorizza la concessione di crediti di gioco gratuiti nelle case da gioco terrestri se, oltre alle condizioni di cui al capoverso 2, sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’importo totale delle poste offerte non supera 200 franchi per cliente e giornata di gioco;
la concessione di crediti di gioco gratuiti non è vincolata al pagamento di un ingresso o a un’altra controprestazione.
Le case da gioco tengono un conteggio separato per i giochi e i crediti di gioco gratuiti.
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