(art. 81 e 82 OCG)
Nel suo piano di misure sociali, tenendo conto in particolare dei canali di distribuzione, la casa da gioco descrive segnatamente:
- il tipo, la forma e il contenuto delle informazioni che mette a disposizione dei giocatori secondo l’articolo 77 della legge del 29 settembre 20171sui giochi in denaro (LGD);
- i criteri di osservazione, i metodi, i mezzi e gli strumenti che essa impiega per garantire un riconoscimento precoce dei giocatori a rischio di dipendenza e i provvedimenti previsti;
- le misure di autocontrollo, restrizione e moderazione del gioco che essa propone ai giocatori nonché gli interventi e i provvedimenti previsti a tal fine;
- le procedure per valutare le condizioni di esclusione dal gioco, compresi i mezzi e gli strumenti utilizzati;
- le procedure per introdurre e revocare l’esclusione dal gioco, compresi i mezzi e gli strumenti utilizzati;
- il ruolo e le competenze degli esperti esterni interpellati in particolare nell’ambito della procedura di revoca dell’esclusione dal gioco;
- il programma di formazione con indicazioni sulle funzioni dei partecipanti, sulla durata, sul contenuto della formazione e sul formatore designato;
- l’organizzazione e la tenuta della documentazione secondo l’articolo 49.