È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:
usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.
È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19921sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.
Footnotes
Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43. ↩
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