Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:
ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure
ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.
La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.
L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.
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