Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle professioni psicologiche e ne nomina i membri.
Esso provvede affinché vi siano adeguatamente rappresentati le cerchie scientifiche, le scuole universitarie, i Cantoni e le cerchie professionali interessate.
La Commissione delle professioni psicologiche dispone di una segreteria.
La Commissione emana un regolamento interno; vi disciplina segnatamente la procedura di decisione. Il regolamento interno deve essere sottoposto per approvazione al DFI.
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