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Commenti: Art. 37 | Omnilex
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LPPsi · Legge federale sulle professioni psicologiche
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935.81
LPPsi
Federal Act
1 mag 2012
Fonte originale
La Commissione delle professioni psicologiche ha i compiti e le competenze seguenti:
prestare consulenza al Consiglio federale e al DFI per le questioni relative all’applicazione della presente legge;
decidere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri;
esprimere un parere sulle proposte di introduzione di titoli federali di perfezionamento;
esprimere un parere sulle proposte di accreditamento;
esprimere un parere in merito alle denominazioni professionali dei titolari di titoli federali di perfezionamento;
riferire regolarmente al DFI.
Il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.
La Commissione delle professioni psicologiche può trattare dati personali per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.
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