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Commenti: Art. 39 | Omnilex
Law
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LPPsi · Legge federale sulle professioni psicologiche
Art. 39
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Art. 39
Art. 38
Art. 40
935.81
LPPsi
Federal Act
1 mag 2012
Fonte originale
Il registro ha lo scopo di:
informare e tutelare i pazienti e i clienti;
garantire la qualità;
fornire dati statistici; e
informare i servizi esteri.
È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.
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