Il registro contiene i dati necessari al conseguimento dello scopo. Vi rientrano anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati.2
Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro e sul loro trattamento.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 91 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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