Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al DFI ogni rilascio, rifiuto o modifica di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia, segnatamente qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.
Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento notificano ogni rilascio di titoli federali di perfezionamento.
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