Se non sono autorità cantonali, le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati prendono decisioni ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa su:
la computabilità delle prestazioni di formazione e dei periodi di perfezionamento;
l’ammissione ai cicli di perfezionamento accreditati;
il superamento di esami;
il rilascio di titoli di perfezionamento.
Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.