È punito con la multa chi nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari:
si definisce psicologo o psicologa oppure utilizza una denominazione professionale che può essere confusa con quella di psicologo, senza essere titolare di un diploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge (art. 2 e 3);
pretende di possedere, senza averlo legittimamente acquisito, un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto conformemente alla presente legge;
utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato conformemente alla presente legge.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.