La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 19531sulla Banca nazionale.
[RU 1954 613, 1979 9831376, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847all. n. 7, 2000 1144all. n. 4, 2004 297n. I 6.RU 2004 1985all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS 951.11 ). ↩
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