Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
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