L’ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.
Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso 1.
L’Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.
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