In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio.
RS 946.51 ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.