La documentazione tecnica di cui all’allegato 2 cifra II deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Può essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano trasmesse in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.2
La documentazione tecnica deve comprendere almeno quanto segue:
una descrizione generale dello strumento di misurazione;
un’esposizione dei provvedimenti adottati al fine di garantire la conformità dello strumento di misurazione ai requisiti essenziali;
la documentazione necessaria alla rispettiva procedura di valutazione della conformità.
Footnotes
Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835). ↩
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