941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato in Svizzera nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono recare le marcature di conformità internazionali riconosciute da tale trattato. Le marcature di conformità figurano nell’allegato 4.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia prevede delle marcature di conformità per gli strumenti di misurazione che non vengono immessi sul mercato nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
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