941.298.1OEm-VFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20121sulle competenze in materia di metrologia:
per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;
per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.
Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 20062sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.