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Art. 1

941.41LEsplFederal Act1 giu 1980Fonte originale
  1. La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.1Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.2
  2. Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.
  3. La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.3
  4. È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni particolari.4
  5. Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990;FF 1996 II 922).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531).

  5. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531).

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