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Art. 2

941.41LEsplFederal Act1 giu 1980Fonte originale
  1. L’esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regìe sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi o pezzi pirotecnici a uffici civili o a privati.1
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle operazioni con esplosivi nell’esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe.2Esso può derogare alla presente legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.
  3. Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport3e ai servizi che ne dipendono.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  3. Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

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