Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un’autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall’obbligo dell’autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.1
L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d’affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest’ultimi devono dapprima accordarsi.
L’autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l’ha rilasciata.
L’autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depositi prescritti.
La fornitura di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici da parte dell’esercito, delle amministrazioni militari federali e cantonali e delle loro regìe a uffici civili e a privati avviene d’intesa con l’Ufficio centrale.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990;FF 1996 II 922). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151). ↩
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