L’utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d’acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest’ultimo conservato.
Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell’acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell’uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l’identità delle persone che agiscono per loro conto.
Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l’acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell’acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d’arte degli esplosivi.
Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d’uso le indicazioni di cui al capoverso 2.
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990;FF 1996 II 922). ↩
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