Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e dei beni.
I mezzi d’innesco e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.
Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d’innesco devono recare le indicazioni seguenti:
natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d’innesco;
fabbricante o importatore;
data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l’imballaggio e l’etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.
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