I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall’esperienza, applicabili secondo l’evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’impresa.
Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni.2
Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art.1 cpv. 1;FF 1976 III 155). ↩
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