Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni1, concernenti gli atti illeciti.
È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.
Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.