Per operazioni s’intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l’importazione, la fornitura, l’acquisto, l’impiego e la distruzione.
Il trasporto all’interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un’operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.
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