Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all’autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
L’autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell’autorizzazione.
Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizzatori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risarcimento oppure sollecitare un permesso d’acquisto.
I venditori che cessano l’attività o che non ottengono più l’autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.
I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l’effettivo degli operai titolari di un permesso d’uso dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.
Fino all’entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27–32 e 34–41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge del 13 dicembre 19961sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.2