Torna alla legge

Art. 102

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

I brillamenti in prossimità di vie di comunicazione o impianti di approvvigionamento pubblici, come strade, ferrovie, funivie, funicolari, linee ad alta tensione e impianti di trasporto in condotta nonché impianti di telecomunicazioni, vanno convenuti con i servizi competenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.