941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Il capo minatore provvede affinché:
il brillamento non metta in pericolo nessuno né la proprietà altrui né l’ambiente;
tutte le strade e gli accessi che portano nella zona di pericolo del brillamento siano sorvegliati e sbarrati per la durata del pericolo; per lo sbarramento delle vie di comunicazione pubbliche sono applicabili le prescrizioni dell’ordinanza del 13 novembre 19621sulle norme della circolazione stradale (ONC);
gli esplosivi sul luogo del brillamento siano al sicuro e vengano riconsegnati al termine dei lavori;
l’innesco possa avvenire soltanto sotto la sua sorveglianza.
Prima che sia dato il primo segnale d’avvertimento, il capo minatore assegna un luogo sicuro alle persone che si trovano nella zona di pericolo del brillamento.