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Art. 107

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti secondo le condizioni di cui all’articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell’arte.
  2. Sono considerati inutilizzabili gli esplosivi e i pezzi pirotecnici le cui caratteristiche si sono modificate in seguito a effetti meccanici, all’umidità o a un deposito prolungato nonché quelli per i quali è scaduto il termine d’utilizzazione.
  3. Per quanto concerne i pezzi pirotecnici anche quelli che non si sono accesi sono considerati pezzi divenuti inutilizzabili.

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