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Art. 108

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detonatori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche se in esso non figura un’abilitazione esplicita.1
  2. La distruzione di quantità più grandi di esplosivi è considerata brillamento speciale e va effettuata secondo le istruzioni dell’INSAI.
  3. I pezzi pirotecnici possono essere distrutti unicamente da fabbricanti e persone appositamente formate. Gli operatori economici sono tenuti a riprendere i pezzi pirotecnici e a consegnarli ai fini della loro distruzione a una persona competente ai sensi del presente capoverso.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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