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Art. 110

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Come utilizzatore di esplosivi è obbligato a tenere registri, chi ritira materie esplosive e capsule detonanti o detonatori in quantità superiori a quelle menzionate all’articolo 46 capoverso 1.
  2. Dagli elenchi dei fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbligati a tenere registri devono risultare:
    1. le entrate, le uscite e le giacenze;
    2. il nome e l’indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali;
    3. 1 i dati di cui all’allegato 14.
  3. Gli elenchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14.2
  4. Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione mensile.
  5. Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture e i permessi d’acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche.3
  6. Se le materie esplosive sono preparate, in caricatori, soltanto sul luogo d’utilizzazione, è tenuto un registro sul genere e le quantità dei loro componenti.
  7. I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo devono tenere un registro per ciascun genere d’articolo, eccettuati i fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 ammessi nel commercio al dettaglio, mentre gli utilizzatori vi sono obbligati soltanto per i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4. I registri, i permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conservati in modo ordinato per almeno dieci anni.4

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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