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Art. 111

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I Cantoni sorvegliano il commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici, in particolare la loro fabbricazione, vendita, deposito, messa al sicuro e utilizzazione.
  2. Informano immediatamente l’UCE, se riscontrano esplosivi o pezzi pirotecnici non ammessi o non più utilizzabili. Possono inviare all’UCE campioni per esame.
  3. Almeno ogni due anni e senza preavviso, esaminano gli elenchi dei fabbricanti, dei venditori e degli utilizzatori obbligati a tenere registri. Il controllo è iscritto nell’elenco, indicando la data.
  4. Resta salva la vigilanza del commercio degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici da parte di organi federali in virtù di altre leggi. Questi coordinano la loro attività con quella degli organi di controllo cantonali.

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