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Art. 117d

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. L’UCE tratta in BARBARA i dati personali seguenti:
    1. i numeri d’identificazione attribuiti (art. 24);
    2. le autorizzazioni di fabbricazione rilasciate (art. 27);
    3. le autorizzazioni eccezionali rilasciate (art. 30);
    4. le autorizzazioni d’importazione rilasciate (art. 31);
    5. le autorizzazioni di vendita rilasciate (art. 35);
    6. la gestione della corrispondenza e delle pratiche.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

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