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Art. 117e

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Le seguenti autorità possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati in BARBARA:
    1. 1 l’UCE;
    2. la Polizia giudiziaria federale per l’adempimento dei suoi compiti disciplinati dalla legge federale del 7 ottobre 19942sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale3e dalla legge federale del 23 dicembre 20114sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.
    3. il consulente per la protezione dei dati di fedpol per l’adempimento dei suoi compiti di controllo;
    4. le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione per l’adempimento dei loro compiti.
  2. I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 17.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

  2. RS 360

  3. RS 312.0

  4. RS 312.2

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