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Art. 117f

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. L’UCE può trasmettere dati a terzi, nella misura in cui essi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzati a trattarli.
  2. Su richiesta, l’UCE può trasmettere dati registrati nella banca dati in particolare alle seguenti autorità, nella misura in cui esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzate a trattarli:
    1. alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali;
    2. all’Istituto forense di Zurigo;
    3. alla SUVA;
    4. 1 alla SEFRI.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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