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Art. 12

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. La prova della conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva 2014/28/UE1è considerata fornita quando l’esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 15.2
  2. Si presume che gli esplosivi adempiano i requisiti essenziali, se sono stati fabbricati conformemente alle norme tecniche ai sensi dell’articolo 10.
  3. Se gli esplosivi non sono conformi alle norme tecniche o lo sono soltanto parzialmente, occorre dimostrare che i requisiti essenziali sono stati adempiti in altro modo.
  4. Su richiesta, i fabbricanti e gli importatori devono poter esibire all’autorità che rilascia l’autorizzazione e all’autorità esecutiva la documentazione tecnica che permette di verificare l’adempimento dei requisiti essenziali.
  5. La conformità non esonera dall’obbligo di procurarsi le necessarie autorizzazioni di fabbricazione, d’importazione o d’esportazione. Su richiesta dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, deve poter essere presentato l’attestato di conformità rilasciato da un organismo preposto alla valutazione della conformità (art. 15).

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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