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Art. 13

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. La documentazione tecnica è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contiene le seguenti indicazioni:
    1. una descrizione generale del modello di produzione (tipo);
    2. i disegni di progettazione e di produzione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
    3. le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;
    4. un elenco delle norme di cui all’articolo 10 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora dette norme non siano state applicate;
    5. i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
    6. i rapporti sulle prove effettuate.
  2. L’utilizzazione di un’altra lingua è ammessa, se le informazioni richieste per la valutazione della documentazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
  3. La documentazione tecnica va conservata per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.

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