941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
La documentazione tecnica è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contiene le seguenti indicazioni:
una descrizione generale del modello di produzione (tipo);
i disegni di progettazione e di produzione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;
un elenco delle norme di cui all’articolo 10 applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora dette norme non siano state applicate;
i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
i rapporti sulle prove effettuate.
L’utilizzazione di un’altra lingua è ammessa, se le informazioni richieste per la valutazione della documentazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
La documentazione tecnica va conservata per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
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