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Art. 15

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli organismi preposti all’esame e alla valutazione della conformità, che redigono i rapporti o rilasciano gli attestati relativi alle procedure di cui all’articolo 14, devono essere:
    1. accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accredi-tamento e sulla designazione;
    2. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di accordi internazionali; oppure
    3. altrimenti abilitati dal diritto federale.
  2. Chi fa valere documenti rilasciati da organismi diversi da quelli elencati al capoverso 1, deve rendere credibile che la procedura seguita e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere secondo l’articolo 18 LOTC.

Footnotes

  1. RS 946.512

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