941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Gli organismi preposti all’esame e alla valutazione della conformità, che redigono i rapporti o rilasciano gli attestati relativi alle procedure di cui all’articolo 14, devono essere:
accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accredi-tamento e sulla designazione;
riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di accordi internazionali; oppure
altrimenti abilitati dal diritto federale.
Chi fa valere documenti rilasciati da organismi diversi da quelli elencati al capoverso 1, deve rendere credibile che la procedura seguita e la qualifica dell’organismo in questione soddisfano le esigenze svizzere secondo l’articolo 18 LOTC.