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Art. 16

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. L’UCE controlla a caso e a intervalli irregolari se gli esplosivi messi a disposizione sul mercato soddisfano i requisiti di conformità della presente ordinanza. A tal fine collabora con gli organi esecutivi cantonali e può fare capo a esperti.1
  2. Gli organi esecutivi cantonali informano immediatamente l’UCE quando riscontrano esplosivi non conformi.
  3. Per verificare la conformità, gli organi di controllo sono autorizzati, durante il normale orario di lavoro, ad accedere e a visitare senza preavviso i locali di produzione e di deposito, a consultare documenti, a raccogliere informazioni, a ordinare prove ed esami nonché a chiedere o prelevare campioni.
  4. L’UCE può chiedere che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2gli notifichi, per un determinato periodo, l’importazione di esplosivi. Deve designarli esattamente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

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