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Art. 1a

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
    1. sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione;
    2. esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl;
    3. fuochi d’artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie F1–F41);
    4. fuochi d’artificio professionali: i fuochi d’artificio della categoria F4;
    5. 2 messa a disposizione sul mercato: la fornitura di esplosivi o pezzi pirotecnici per la distribuzione o l’uso nel mercato svizzero nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un’autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati come messi a disposizione sul mercato svizzero;
    6. 3 immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di esplosivi o pezzi pirotecnici;
    7. commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d’artificio delle categorie F1–F3 agli utilizzatori;
    8. persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl.
  2. Per il resto, si applicano le definizioni degli articoli 2 della direttiva 2014/28/UE4, 3 della direttiva 2013/29/UE5e 2 della direttiva 2008/43/CE6. In luogo delle definizioni di cui all’articolo 2 punti 15–17 della direttiva 2014/28/UE e all’articolo 3 punti 14–16 della direttiva 2013/29/UE si applicano le definizioni della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di accreditamento. Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche riportate nell’allegato 15.7

Footnotes

  1. Nuove espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  3. Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

  4. Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

  5. Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione), versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

  6. Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/4/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 18.

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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