941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici vanno imballati e contrassegnati unicamente secondo le prescrizioni della presente ordinanza, indipendentemente dalla pericolosità per la salute e per l’ambiente delle sostanze che contengono; sono eccettuati i pezzi pirotecnici per la produzione di gas tossici, nebbie o polveri. La distruzione e lo smaltimento sono retti dagli articoli 107–109 della presente ordinanza.
Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 5 giugno 20151sui prodotti chimici e dell’ordinanza del 27 febbraio 19912sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.3