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Art. 22

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I detonatori devono essere progettati in modo che ne sia esclusa l’attivazione involontaria a causa di correnti vaganti o di cariche elettrostatiche o induttive.
  2. Per principio, all’utilizzatore possono essere forniti soltanto detonatori elettrici che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3 relativi ai detonatori elettrici a ponte o che offrono almeno lo stesso livello di sicurezza. Per i detonatori elettrici di altro tipo è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

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