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Art. 21

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli imballaggi per la spedizione di esplosivi devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 19571relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). Devono recare inoltre le indicazioni di cui all’articolo 19 capoverso 3 LEspl e all’allegato 14.2
  2. Oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, ogni ulteriore unità d’imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni e designazioni:
    1. per le materie esplosive, l’eventuale percentuale di nitroglicerina o nitroglicolo e la temperatura di congelamento critica;
    2. per i detonatori, i dati specifici dai quali risultano le principali caratteristiche;
    3. per i detonatori a scoppio ritardato, il tempo medio di ritardo in millisecondi;
    4. per le micce di sicurezza, la durata di combustione in s/m.
  3. Le cartucce di esplosivo devono recare il nome dell’esplosivo e del fabbricante nonché il luogo, l’anno e il mese di fabbricazione.

Footnotes

  1. RS 0.741.621

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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